Art. 1.

      1. Ai fine di garantire la piena convivenza di tutti gli studenti ed una formazione condivisa, è fatto divieto, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di indossare un velo che copra in tutto o in parte il capo o il viso dello studente, al fine di evitare comportamenti discriminatori che violino il principio di parità tra uomo e donna.